Nell’articolo Occhio all’etichetta: i requisiti chiave della nuova normativa abbiamo trattato le principali informazioni che vengono riportate in etichetta. Oggi vogliamo approfondire la tematica dei claims . Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 detto anche “Regolamento Claim”, applicabile in tutta l’Unione europea dal 1° luglio 2007, ha rivoluzionato l’approccio legislativo in materia di comunicazione nell’ambito alimentare . Si è passati, infatti, da una serie di divieti a un sistema di “liste positive”: se prima l’operatore aveva come unico limite, quello del divieto di etichettare, pubblicizzare e presentare i prodotti alimentari in un modo da indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, o vantando proprietà medicamentose o elementi comuni a tutti i prodotti evidenziati come distintivi, ora può ricorrere a indicazioni stabilite per legge . Cos’è un claim Un claim è un’indicazione che afferma, suggerisce o anche sottintende una proprietà. Il Regolamento prevede due tipologie d’indicazioni: l’indicazione nutrizionale e quella sulla salute . Indicazione nutrizionale È l’indicazione che afferma, suggerisce o sottintende che un alimento ha particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: • all’ energia che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta, e/o • alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene. Indicazione sulla salute È l’indicazione che afferma, suggerisce o sottintende l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. I claim salutistici devono essere basati su evidenze scientifiche e devono essere facilmente comprensibili ai consumatori. Responsabile della valutazione dell’evidenza scientifica a supporto dei claim salutistici è l’EFSA (European Food Safety Authority). Indicazioni sulla salute sono le seguenti: • indicazioni funzionali generiche : riguardano il ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, ovvero a funzioni psicologiche e comportamentali; • indicazioni sulla riduzione di un fattore di rischio di una malattia e sullo sviluppo e la salute dei bambini : sono indicazioni che affermano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. Devono essere autorizzate e incluse nell’elenco comunitario di quelle consentite; • marchi – denominazioni commerciali o di fantasia : i marchi, quando possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute, sono utilizzabili senza autorizzazione solo se in etichetta viene inserita una indicazione (nutrizionale o salutistica) conforme al Regolamento, che giustifichi il nome. Quando in etichetta vengono inseriti claim facoltativi nutrizionali o salutistici deve essere presente anche la tabella nutrizionale . La presenza di claim relativi a elementi non previsti nella tabella nutrizionale (es. betaglucani, omega 3) rende obbligatoria la loro dichiarazione in etichetta, nel campo visivo della tabella. Caratteristiche comuni alle indicazioni nutrizionali e a quelle sulla salute sono il fatto che non devono essere ambigue o fuorvianti, dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti, incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento. La sostanza rispetto alla quale è fornita l’indicazione, deve essere contenuta nel prodotto finale in quantità significativa o in quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. La Melandri Gaudenzio srl ritiene che la comunicazione verso i consumatori sia importantissima. Per questo effettua studi nutrizionali mirati per delineare le caratteristiche dei propri prodotti che, di volta in volta, evidenzia in etichetta.
di Dott.ssa Serena Ragazzini – Tecnico Controllo Qualità Melandri Gaudenzio srl